Robo advisor e MiFID II: come cambia la consulenza finanziaria

Scopriamo perché i robo advisors, piattaforme digitali automatizzate, stanno avendo un impatto rilevante sul sistema finanziario.

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Oggi è possibile svolgere, in qualsiasi momento, operazioni bancarie e finanziarie semplicemente accedendo a piattaforme digitali tramite computer o smartphone. Questo processo evolutivo ha reso più facile l’accesso a servizi, in particolare quelli di investimento, in qualsiasi luogo e momento, senza la necessità di recarsi fisicamente in banca o dal proprio consulente finanziario.

Uno dei servizi finanziari prestati tramite piattaforme digitali che si sta maggiormente sviluppando è il c.d. robo advisor. Tale servizio consiste nella prestazione del servizio di consulenza grazie ad una piattaforma on-line che riduce al minimo, grazie agli algoritmi di cui la stessa si compone, l’intervento umano. Grazie all’impiego della piattaforma e dei suoi algoritmi il servizio offerto diventa privo di personalizzazione oltre che sempre disponibile in qualsiasi luogo e momento.

Brevi cenni sull'evoluzione normativa di settore

Nel corso del 1993 fu emanata la prima direttiva comunitaria n. 93/22/CEE finalizzata a stabilire condizioni in presenza delle quali le imprese di investimento e le banche potessero prestare i loro servizi nonché stabilire succursali in altri Stati membri della comunità europea sulla base dell’autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro d’origine.

Poiché negli ultimi anni il numero degli investitori che operano sui mercati finanziari è aumentato esponenzialmente, si è ampliata la gamma di servizi e strumenti, rendendone sempre più complessa l’offerta. Per adeguare la normativa all’evoluzione del mercato, si è reso necessario modificare ed aggiornare la direttiva n. 93/22/CEE, che è così stata sostituita dalla direttiva n. 2004/39/CE “Markets in financial instruments directive” (cd “MiFID”).

A seguito della crisi finanziaria del 2008, è risultata evidente la necessità di introdurre una regolamentazione organica dei mercati degli strumenti finanziari che fosse orientata verso una maggiore trasparenza per una migliore tutela degli investitori ed aumentarne la fiducia.

Sulla scorta di queste considerazioni, il quadro regolamentare sopra descritto è stata sostituito con l’entrata in vigore, a partire dal gennaio 2018, della nuova Direttiva 2014/65/UE, anche nota come MiFID II e con il Regolamento n. 600/2014 “Markets in financial instruments regulation” (cd “MiFIR”). Tale nuovo assetto legislativo ha contribuito a rafforzare la protezione degli investitori nonché il miglioramento del funzionamento dei mercati in relazione alla loro efficienza e resilienza. In particolare, MiFID II ha posto l’attenzione sul delicato tema della consulenza in materia di investimenti.

Secondo l’art. 4, comma 1, n. 4, di MIFID II, per “consulenza in materia di investimenti” si intende la “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. L’attività di consulenza così descritta, quindi, consta, in particolare, di tre elementi:

  1. personalizzazione della raccomandazione;
  2. raccomandazione in linea con il profilo di investimento del destinatario;
  3. oggetto della raccomandazione inerente ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

Il carattere innovativo del robo advisor risiede nel fatto che l’intero processo di consulenza è gestito integralmente tramite la piattaforma digitale, in ogni aspetto: dalla commercializzazione del servizio fino alla risposta ai quesiti specifici di investimento ed è usufruibile in qualsiasi momento.

Robo advisor e automazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

Il robo advisor viene definito come quel servizio prestato tramite piattaforme digitali capaci di offrire servizi di consulenza in materia di investimento in maniera automatizzata, senza alcun intervento umano, coerentemente con le caratteristiche e gli obiettivi dell’investitore. Infatti, tali piattaforme digitali sono basate su algoritmi che riducono esponenzialmente l’intervento umano e che forniscono ai clienti/investitori servizi di consulenza finanziaria, consentendo così agli utenti di gestire professionalmente il proprio portafoglio di investimenti con un costo di gestione relativamente basso.

Esistono diversi modelli di robo advisors, che si differenziano in relazione al grado di intervento umano nella prestazione, ovvero in base alla cosiddetta “disgiunzione” totale o parziale dell’attività umana nell’ambito della prestazione resa. Sono stati individuati tipicamente i seguenti modelli:

  • robo advisor puro in cui vi è una disgiunzione totale per la completa automazione dei servizi;
  • robo advisor ibrido ove vi è alternanza fra l’apporto umano e l’automazione;
  • robo advisor denominato “robo4advisor” ove si delinea un modello B2B “business to business” indirizzato ai consulenti e non a clientela retail.

Il servizio di investimento in questione è dunque quello della consulenza in materia di investimenti. In verità, è doveroso precisare che non tutti gli utilizzi di advisor “algoritmici” conducono alla prestazione di un servizio d’investimento riservato.

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Infatti, occorre distinguere tra la mera consulenza di carattere generale che, seppur avente ad oggetto un determinato strumento o una precisa operazione, è rivolta ad un pubblico diffuso e pertanto rientra nella mera attività promozionale, e la consulenza specifica e personalizzata avente ad oggetto un determinato strumento finanziario. Solo quest’ultima costituisce attività riservata essendo l’unica dotata del requisito della personalizzazione alle richieste del cliente.

Alla luce di quanto precede, pertanto, sulla base della normativa vigente, ad oggi la gestione di una piattaforma che offre servizi di robo advice rientranti nella nozione di consulenza specifica – e quindi nella riserva di attività – può essere effettuata solo da soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Segnatamente, intermediari bancari, SIM, SGR nonché dai consulenti finanziari di cui artt. 18-bis e 18-ter del D.lgs. 58/1998 (TUF). Rimarrebbero invece escluse dall’ambito della riserva di attività, in quanto mancanti del requisito della personalizzazione tipico della consulenza in materia di investimenti, l’attività di asset allocation finanziaria, la presentazione di portafogli modello per investitori tipo e, come sottolineato precedentemente, la consulenza generica.

Conclusioni

Quanto evidenziato nel presente articolo stimola diverse riflessioni su come i robo advisors, strumenti digitali attraverso cui si forniscono servizi finanziari di investimento, impongano una riconsiderazione generale del concetto di “consulenza” come descritto dal legislatore comunitario nel vigente quadro regolamentare.

Inoltre, la natura dei robo advisors, la cui struttura si basa su algoritmi di calcolo, implica un loro costante monitoraggio circa il loro corretto funzionamento, onde evitare che il servizio di consulenza offerto per il tramite di tali strumenti possa risultare non aderente al quadro regolamentare, con ripercussioni in termini di responsabilità per il servizio offerto.

In conclusione, occorre essere dunque consapevoli che l’innovazione nei servizi finanziari digitali continuerà ad evolversi ad un ritmo sempre più crescente, offrendo al mercato ed ai suoi potenziali utenti servizi e funzioni nuove che potranno richiedere ulteriori adeguamenti normativi su più livelli trasversali.

Autori

Guerino Cipriano – Partner, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory

Federica Coscia – Manager, Deloitte Legal – Financial Services Regulatory

Matilde Micieli – Lawyer, Deloitte Legal – Financial Services Regulatory

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