- 24/08/2022
Il Sandbox è uno strumento giuridico che permette alle società innovative di accedere a un ambiente di sperimentazione con il fine di verificarne l'impatto sul mercato.
Si tratta di fatto di qualcosa di utile per le imprese più innovative intenzionate a essere sane e compliant sui mercati di destinazione.
Vediamo insieme in modo sintetico e senza tecnicismi che cos'è il sandbox, come può essere di aiuto alle imprese e quali sono le novità che ci attendono in Italia e in Europa.
La necessità di avere il Sandbox
Prima di analizzare lo strumento del sandbox facciamo un passo indietro. Cerchiamo di capire quali sono le esigenze delle imprese che stanno sviluppando e lanciando beni o servizi in settori regolamentati come quello bancario, assicurativo o finanziario.
La prima considerazione è che l’innovazione può esserci in realtà aziendali molto diverse tra loro.
Ci sono le start-up, caratterizzate da risorse finanziarie limitate, idee spesso disruptive e spesso con poca dimestichezza con gli aspetti legali dei mercati regolamentati.
Ci sono poi realtà più sofisticate che grazie a know-how, competenze professionali e risorse hanno sviluppato o possono sviluppare servizi e prodotti innovativi. Salvo poi avere quesiti legali e regolamentari innovativi e di difficile risoluzione.
E infine ci sono realtà ben avviate nel mercato regolamentato di riferimento e già soggette a vigilanza, con ampie risorse e la capacità di sviluppare in house soluzioni avveniristiche non prive di complessità regolamentari.
Tutti questi modelli hanno in comune almeno un elemento: l’importanza di procedere nel pieno rispetto della normativa di settore innovando ove possibile.
Quali sono le possibili strade da percorrere?
Generalmente le soluzioni sono due.
La prima è intraprendere un percorso di analisi legale del prodotto per comprenderne criticità e limiti, eventualmente arrestando lo sviluppo del prodotto in caso di rischi regolamentari eccessivi.
La seconda è procedere, in buona fede e forti di studi completi, al lancio del proprio prodotto sul mercato sopportando il rischio che le Autorità preposte alla vigilanza muovano censure all’azienda e al prodotto.
Le due soluzioni prospettate hanno svantaggi differenti, ma comunque rilevanti nella vita delle aziende.
Nel primo caso il timore di criticità regolamentari può essere sufficiente per bloccare in tutto o in parte lo sviluppo del prodotto. Questo però comporterebbe il fallimento dell’iniziativa imprenditoriale.
Nel secondo caso vi può essere il rischio di incorrere in problemi regolamentari a prodotto lanciato con rischi evidenti sia sotto il profilo legale sia sotto quello economico e di mercato.
Non solo, ma i maggiori tempi e i costi legati alla mappatura delle criticità regolamentari di un prodotto possono rallentare il percorso dell’azienda al mercato e ostacolare l’ottenimento di fondi da parte di banche e investitori.
Quale dunque la soluzione a questo complesso paradosso? Una delle possibili soluzioni è, appunto, il sandbox.
Che cosa è il Sandbox?
Il Sandbox è un ambiente di prova nel quale le aziende ammesse possono operare in un ambiente controllato sotto la supervisione delle autorità competenti.
Da questo punto di vista, il sandbox regolamentare presenta evidenti analogie con il sandbox informatico. Quest’ultimo indica, infatti, un ambiente di prova e controllo nel quale verificare le funzionalità di un software destinato alla produzione.
Il motivo del nome, deriva dal significato letterale originario inglese: recinto di sabbia. Ossia quella struttura recintata contenente sabbia che permette il gioco dei bambini in un ambiente controllato e sicuro.
I primi Paesi ad adottare il Sandbox sono stati il Regno Unito, dove opera sotto il controllo della Financial Conduct Authority, e Singapore, dove opera sotto il controllo della Monetary Authority of Singapore.
Il Regulatory Sandobox del Regno Unito
Uno degli esempi più efficaci per descrivere il funzionamento del sandbox è il Regulatory Sandbox del Regno Unito. Esso permette alle aziende di sviluppare soluzioni innovative in un ambiente controllato a contatto con il mercato reale. L’obiettivo dichiarato del sandbox è quello di:
- agevolare l’accesso a risorse finanziarie;
- ridurre il cosiddetto time-to-market e il relativo costo;
- agevolare la fase di test di beni e servizi in un ambiente controllato;
- sostenere le aziende nell'identificare i presidi migliori per tutelare gli utenti.
Per perseguire le finalità sopra descritte, la FCA fa uso di diversi strumenti, come:
- una procedura autorizzativa ad hoc che permette di accedere alla sperimentazione nel rispetto di alcuni limiti determinati di concerto tra FCA e aziende richiedenti;
- una forma di guidance (assistenza) individuale grazie alla quale le singole aziende possono chiedere e ottenere assistenza da parte dell’Autorità circa la corretta interpretazione e applicazione di disposizioni normative;
- la disapplicazione o la modifica a norme regolamentari ai soli fini della sperimentazione (la FCA dichiara espressamente che non può disapplicare norme primarie a livello nazionale o internazionale);
- lettera di no enforcement in forza della quale l’Autorità dichiara di non procedere ad attività sanzionatoria a condizione che siano rispettate certe condizioni;
- assistenza informale nel valutare le implicazioni regolamentari derivanti da certe scelte a livello di azienda o prodotto.
Come è strutturato il Regulatory Sandbox
Il Sandbox britannico prevede una suddivisione delle aziende richiedenti in coorti.
Il tutto al termine di una selezione volta ad ammettere solo quelle aziende che dimostrano requisiti funzionali a una migliore fruizione del programma sandbox. Alcuni dei requisiti sono:
- la destinazione nazionale del prodotto o del servizio che l’azienda intende offrire elementi di novità rispetto al mercato di riferimento;
- complessità regolamentari in ordine all’interpretazione e applicazione di certe regole che necessitano dell’intervento dell’FCA;
- l’eccessiva onerosità di una tradizionale autorizzazione e la conseguente necessità di una sperimentazione controllata secondo regole predeterminate.
Sempre l’FCA ha anche avviato un programma di sandbox globale che permette la sperimentazione internazionale di iniziative in più di una giurisdizione.
Il Sandobox di Singapore
Il sandbox guidato dalla MAS di Singapore presenta caratteristiche analoghe a quello britannico con strumenti volti a permettere sperimentazioni controllate di servizi e assetti aziendali.
Tra i programmi avviati, è degno di nota il sandbox express. Un servizio che permette alle aziende di avviare sperimentazioni di mercato entro il termine rapido di 21 giorni dalla data della domanda a MAS.
Unica condizione, è che i rischi dell’iniziativa siano noti e sia quindi possibile accedere a una sperimentazione rapida nel rispetto di set di regole predeterminate.
I vantaggi del Sandobox
Lo strumento del sandbox è dunque particolarmente flessibile e offre un’opportunità unica di sperimentare in condizioni di mercato con il supporto dell’autorità di vigilanza.
Del resto anche le autorità e il legislatore possono trarre grandi benefici da sperimentazioni controllate.
Si pensi, ad esempio, a presidi tecnologici che rendano non necessari certi requisiti di capitale. Oppure certe impostazioni organizzative nuove e originali che incrementino la resilienza operativa di determinate aziende.
Al termine della sperimentazione ben potranno legislatore e regolatore avvedersi della necessità (o possibilità) di derogare a certe norme, forti di dati reali provenienti dalle sperimentazioni.
Sandbox in Italia
Anche l’Italia si è dotata di un sandbox regolamentare.
La norma primaria è stata inserita nell’art. 36, comma 2-bis del D.L. 34/2019 (il cd. “Decreto Crescita”) delegando al Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) l’emanazione di uno o più decreti per regolare la sperimentazione fintech “volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati”.
Il 17 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto attuativo del MEF. Questo prevede:
- l’istituzione di un Comitato Fintech che funga da resista presso il MEF. Il principale compito è definire gli obiettivi e mediare tra operatori del settore e autorità vigilanti;
- le modalità di svolgimento della sperimentazione di attività Fintech in Italia all'interno di un Sandbox regolamentare.
Di fatto, sulle orme del modello inglese, il Sandbox italiano si concretizza in un ambiente in cui gli operatori del settore fintech si confrontano con le autorità di vigilanza competenti sperimentando per un periodo di tempo limitato prodotti e servizi innovativi nel settore bancario, assicurativo e finanziario, a fronte di un regime regolamentare semplificato.
Come funziona il Sandbox italiano?
Può essere chiesta la sperimentazione per un’attività che alternativamente:
- sia soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un elenco tenuto da Banca d’Italia, Consob o IVASS;
- pur essendo soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un elenco, non ricade tra queste in quanto svolta non a titolo professionale, non nei confronti del pubblico o nei confronti di un pubblico circoscritto, o in quanto rientrante in un caso di esclusione previsto per legge;
- consiste in un servizio da svolgere nei confronti di un soggetto vigilato o regolamentato da Banca d’Italia, Consob o IVASS e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;
- viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da Banca d’Italia, Consob o IVASS e incide su profili di regolamentazione dei settori bancario, finanziario e assicurativo.
Le domande devono possedere alcuni requisiti per poter essere accolte, tra cui un elemento di novità, la necessità di derogare ad atti approvati dalle autorità di vigilanza o che richiedono un esame congiunto da parte di più autorità.
Ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi devono caratterizzare la domanda ai fini dell’ammissione.
Tra questi: uno studio di fattibilità del progetto, una descrizione dei presidi per la tutela degli utenti, le norme di cui si chiede, nel caso, la disapplicazione totale o parziale e, nel caso di sperimentazione con la collaborazione di soggetti diversi dal richiedente, l’attestazione di assenso da parte del soggetto terzo.
La durata della sperimentazione può variare, ma non essere superiore a 18 mesi.
È prevista un’istruttoria per l’ammissione alla sperimentazione e un’attenta attività di monitoraggio nel corso dell’attività con tanto di ipotesi di revoca in caso di inattività o violazione delle disposizioni applicabili.
Tralasciando le complessità legali, l’importanza strategica del sandbox per lo sviluppo delle fintech è, dunque, fondamentale e di notevole impatto per lo sviluppo e la crescita delle imprese.