- 29/03/2018
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Lo scorso 8 febbraio Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, sottoponendo a consultazione pubblica, uno schema di provvedimento relativo all'attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva PSD2 a carico degli operatori di servizi di comunicazione elettronica e dei fornitori di servizi basati su strumenti a spendibilità limitata.
La PSD2 ed il relativo decreto di recepimento del dicembre scorso, innovando sensibilmente la disciplina prevista dalla prima direttiva sui pagamenti in relazione alle esclusioni, al fine di evitare asimmetrie nella sua applicazione nei diversi paesi membri dell'Unione, ha previsto che i soggetti che svolgono attività ricadenti nell'ambito di applicazione delle esclusioni, al fine di potersi avvalere delle stesse, devono notificare le proprie attività alle autorità nazionali competenti, nel nostro paese la Banca d'Italia, al fine di consentire alle stesse l'esercizio di un controllo sulle attività concretamente svolte.
Nuovi obblighi regolamentari a carico di un ampia platea di soggetti - dagli esercenti retail che offrono carte regalo da spendere presso i propri esercizi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica - che devono attrezzarsi fin da subito al fine di arrivare preparati alla prima notifica il 31 marzo 2019. Tali soggetti saranno tenuti poi ad una comunicazione annuale nonché ad iscriversi nell'albo degli istituti di pagamento tenuto da Banca d'Italia ove verrà segnalata l'operatività in regime di esclusione o la revoca puntuale di tale beneficio.
Chi è tenuto a effettuare la notifica
La normativa indica due categorie di soggetti:
1) Fornitori di servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata: vale a dire soggetti che offrono strumenti utilizzabili: a) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di esercenti vincolati da un accordo commerciale con l'emittente dello strumento; b) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o di servizi. Questi soggetti sono tenuti ad effettuare la notifica solo ove il proprio volume di operatività superi 1 milione di euro su base annua.
2) Fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica: che consentono ai propri utenti di effettuare operazioni di pagamento (non superiori alle soglie di 50 euro ad operazione e 300 euro su base mensile) per: a) l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; b) nel quadro di un'attività di beneficenza per effettuare donazioni; c) per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.
Cosa andrà comunicato a Banca d'Italia
Lo schema di provvedimento prevede un novero piuttosto ampio di informazioni che gli operatori dovranno fornire a Banca d'Italia al fine di consentire alla stessa una completa valutazione delle attività concretamente svolte. In particolare, si dovrà fornire una descrizione dettagliata dei servizi offerti e dell'attività svolta avendo cura di descrivere, ad esempio, le misure messe in atto per assicurare il rispetto dei limiti qualitativi previsti o la rilevanza dei servizi di pagamento offerti rispetto ai servizi complessivamente offerti dall'operatore interessato. Le informazioni fornite a Banca d'Italia dovranno essere certificate da un revisore indipendente.
Come effettuare la comunicazione e non farsi trovare impreparati
Le informazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC utilizzando un formato che assicuri l'integrità e l'inalterabilità del documento.
Come anticipato la prima notifica dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2019, con riferimento alle informazioni relative al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018. È pertanto fondamentale tracciare, conservare e raccogliere fin da subito le informazioni che dovranno essere fornite a Banca d'Italia entro la prima scadenza prevista.
Il testo dello schema di regolamento è disponibile a questo link.