- 10/02/2021
La tassazione di metodi di investimento innovativi
Le forme di finanziamento e investimento innovative come il crowdfunding devono trovare un equilibrio. Ai due poli troviamo la necessità di tutelare gli investitori e l’evitare le lungaggini di una burocrazia spesso obsoleta.
Uno dei fattori di crescita di questa tipologia di investimento è proprio la chiarezza per gli investitori riguardo al trattamento dei propri investimenti. La certezza nella tassazione che verrà applicata a seconda del profilo di investitore e della casistica in cui rientra è dunque un fattore importante. La volontà di varare misure che si pongono come sostegno e incentivazione agli investimenti innovativi e che si tramutano in un risparmio fiscale per l’interessato può fare la propria parte. Anche dalle decisioni in materia di tassazione passa dunque la crescita di un settore come il crowdfunding.
Vediamo quindi la tassazione dell’equity crowdfunding a paragone con altre forme di investimento. L’argomento ricade anche nell’attualità, vista la recente discussione in merito al possibile aumento del carico fiscale nel P2P Lending.
La tassazione dell’equity crowdfunding a paragone con altre forme di investimento
Partiamo dall’equity crowdfunding: come vengono tassati i guadagni di un investitore? In questo ambito è applicabile la disciplina fiscale del TUIR che regolamenta la partecipazione al capitale societario. Investire in equity crowdfunding significa infatti sottoscrivere azioni o quote della società proponente.
La tassazione varia a seconda che l’investitore sia una persona fisica o giuridica:
- nel primo caso la società trattiene il 26% dal guadagno complessivo come ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di capitale generati;
- nel secondo caso, i redditi sono configurati come finanziari e concorreranno in misura parziale al reddito d’impresa imponibile, con un’ulteriore distinzione da fare a seconda che dall’altra parte ci sia una società di capitali o di persone o un imprenditore individuale. Si configura come operazione esente dall’applicazione dell’IVA.
Inoltre, nel 2020 con la conversione in legge del Decreto Rilancio, la detrazione che spetta alle persone fisiche sugli investimenti fino a € 100.000 in startup innovative è passata dal 30% al 50% con il vincolo di detenzione delle quote per almeno 3 anni (e l’ha estesa alle PMI innovative, con la soglia di € 300.000). Oltre alle soglie citate c’è la detrazione del 30% fino al milione di euro, e per le persone giuridiche c’è una deduzione dall’imponibile del 30% fino a € 1,8 milioni.
Passando ad altre tipologie, il caso del donation crowdfunding rientra nella disciplina delle donazioni ed è quindi a sua volta esente dall’applicazione dell’IVA.
Nel caso del royalty-based le cose si complicano, in quanto si rifà alla disciplina dell’associazione in partecipazione in cui l’investitore partecipa in quota agli utili generati. La gestione in questo caso è abbastanza complicata e a tratti svantaggiosa. Inoltre, così come nel royalty, anche nel reward-based, si preveda normalmente l’applicazione dell’IVA.
Abbiamo parlato di crowdfunding ed è pertanto opportuno metterlo a paragone con altre forme più classiche di investimento.
Più in generale, parliamo di capital gain, ossia la “differenza, solo nel caso in cui risulti positiva, tra il prezzo di vendita/rimborso di uno strumento finanziario”. Nel caso in cui ci sia questo guadagno, a partire dal 1° luglio 2014 la tassazione è passata dal 20% al 26% per i dividendi delle azioni, per i fondi comuni e per gli ETF. La tassazione dei Titoli di Stato, di quelli emessi da Enti pubblici, le obbligazioni di Organismi internazionali e di Stati esteri è rimasta invece al 12,5%.
Le modifiche in materia di tassazione possono capitare tanto nelle forme di investimento più classiche quanto in quelle più recenti. Anche nel crowdfunding c’è il rischio di un aumento della tassazione nell’aria: parliamo di quella del P2P Lending.
La tassazione del P2P Lending rischia di aumentare
Al centro di una recente discussione c’è proprio la tassazione del P2P Lending o peer-to-peer lending. Il Social Lending o peer to peer lending è una forma di crowdfunding che prevede un prestito fatto ad una singola persona o ad una società per permettergli di realizzare un dato progetto. La legge di Bilancio 2018 aveva inserito nel Testo unico delle imposte i proventi derivanti da prestiti su piattaforme di Peer to Peer lending, limitandosi a prendere in considerazione le piattaforme gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari nominate nell'articolo 106 del TUB o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia.
In più, aveva assoggettato gli interessi alla tassazione con sostituto d’imposta del 26%.
È notizia recente che quest’interpello dell’Agenzia delle Entrate abbia provveduto a specificare come questa tassazione sia applicabile solo a persone fisiche e solo da piattaforme che si qualificano come intermediario finanziario o istituto di pagamento.
Il fatto è che la maggior parte delle piattaforme italiane non ha tali qualifiche: il rischio è pertanto di vedere applicata l’aliquota marginale, con un cospicuo aumento di tassazione rispetto al 26% .
Abbiamo visto come la tassazione vada sempre presa in considerazione nel momento in cui ci si trova a scegliere tra diverse forme di investimento. Tra equity crowdfunding e tipologie classiche, tra rischi di aumento come nel recente caso del P2P Lending e agevolazioni, l’importante è che continui a rimanere informato. La consapevolezza è la prima chiave per far fruttare al meglio i propri risparmi.