- 25/11/2021
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NFT è l’acronimo di “Non-Fungible-Token” e identifica quei token (unità digitali create, esistenti e circolanti tramite blockchain) che possiedono caratteri di infungibilità (ossia non sono replicabili e non sostituibili – al contrario del denaro che è il tipico esempio di bene fungibile, oppure, nel mondo delle criptovalute, i Bitcoin).
Perché gli NFT rappresentano, almeno potenzialmente, una vera e propria rivoluzione nel modo in cui conserviamo e trasferiamo valore?
Per rispondere a questa domanda è necessario richiamare alcuni concetti. Si è detto, infatti, che gli NFT esistono all’interno dell’insieme di registrazioni che compongono la blockchain (i puristi perdoneranno le semplificazioni). La maggior parte delle blockchain, a loro volta, mostrano tratti di decentralizzazione, immutabilità del registro, disintermediazione e tracciabilità dei suoi contenuti. Queste sono alcune delle proprietà che rendono le blockchain particolarmente utili per conservare e trasferire valore tra soggetti diversi che non hanno rapporti tra loro. Se teniamo a mente la capacità della blockchain di ricostruire l’effettiva proprietà o appartenenza di un diritto su un singolo bene e di permetterne la conservazione e la circolazione con certezza e a prova di manipolazione si può intuire come tale tecnologia possa essere di notevole aiuto per permettere (o anche solo agevolare) la circolazione di beni “unici” come le opere d’arte o altre proprietà intellettuali.
All’interno della blockchain i token possono, infatti, essere creati e scambiati cogliendo i benefici che discendono dal sostrato tecnologico sottostante, la blockchain appunto. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di operazioni analoghe alla circolazione di criptovalute e altri token. Come nel caso di altri cryptoassets si procede infatti al minting (alla creazione) e al trasferimento dell’NFT da un wallet - all’interno del quale viene custodito - ad un altro con relativa “trascrizione” sulla blockchain che svolge, per usare un paragone col mondo non digitalizzato, la funzione di registro in cui vengono memorizzate le transazioni.
Grazie alle caratteristiche degli NFT e cioè dell’unicità, dell’indivisibilità, dell’originalità e dell’infungibilità è possibile per i terzi rivendicare con sicurezza la titolarità dell’NFT stesso, ricostruendone facilmente l’intera catena di trasferimenti.
Regolamentazione degli NFT e diritto d'autore
È necessaria una premessa generale. Gli NFT, in quanto tali, non sono espressamente normati da specifiche disposizioni del nostro ordinamento. In generale si ritiene (senza peraltro particolari dubbi) che essi siano beni e possano formare oggetto di diritti (possono cioè essere scambiati, venduti, ecc.).
Non esiste però un insieme di regole che ne disciplinino in maniera organica la natura e le caratteristiche e ciò in quanto gli NFT sono degli strumenti tecnici – unità digitali infungibili, appunto – che possono essere utilizzati in una varietà di situazioni.
Per comprendere quali possano essere le regole applicabili agli NFT è dunque necessario fare riferimento, di volta in volta, all’insieme di regole richiamate dal contesto in cui gli NFT sono utilizzati e dai diritti ad essi associati. Ad esempio, NFT emessi al fine di raccogliere capitali e incorporanti diritti di natura finanziaria saranno potenzialmente soggetti alla disciplina prevista per i prodotti finanziari.
NFT: Opere d'arte o diritti?
Con specifico riferimento al mondo dell’arte, occorre precisare che gli NFT possono essere loro stessi le opere d’arte oppure essere un modo di “certificare” la titolarità (e i successivi trasferimenti) dell’opera “fisica/analogica” attraverso la blockchain.
Nel primo caso, gli NFT costituiscono essi stessi l’opera d’arte (crypto-arte appunto), essendo beni totalmente digitali senza alcun collegamento con quadri, tele o sculture “fisiche”. L’esempio più famoso è l’opera dell’artista Beeple Everydays: the First 5,000 Days venduta per più di 69 milioni di dollari (opera che rappresenta un collage di 5000 immagini digitali uniche). Gli NFT di questa tipologia possono anche rappresentare canzoni, tweet (celebre l’NFT del primo tweet di Jack Dorsey, fondatore di Twitter) o altri tipi di file. Tali opere possono poi essere trasferite attraverso tecnologia blockchain.
Il collegamento giuridico tra l’NFT (che esiste on-chain con tutte le limitazioni che esso può avere in termini di dati memorizzabili) e il file multimediale a cui si riferisce, per esempio, un’immagine o un file audio (per esempio, nel nostro caso di prima, l’opera grafica di Beeple) è uno degli aspetti più complessi del rapporto tra NFT e arte.
Oltre ad essere questione giuridicamente complessa (ad esempio, l’hash di un’opera grafica inserita in un NFT ha un qualche valore giuridico ai fini dell’esercizio dei diritti morali o patrimoniali sull’opera?) si consideri che la riproduzione on-line delle immagini cui gli NFT si riferiscono (si pensi al caso della riproduzione dell’opera di Beeple) può portare alla duplicazione non autorizzata dell’immagine e quindi alla fruizione da parte di coloro che non possiedono l’NFT.
Per converso – ed è qui che gli NFT possono essere particolarmente utili – il legittimo possessore dell’NFT cui una certa immagine è collegata potrà provare di essere colui che vanta diritti sull’opera.
Nel secondo caso, le opere artistiche hanno natura fisica e sono rappresentate da token (NFT) per il loro trasferimento. Portando sempre come esempio l’artista Beeple, di recente, ha venduto per circa $ 29 milioni, tramite una nota casa d’aste, l’opera Human One (oggi esposta al Rockfeller Center). Anche in questa fattispecie, come nel caso della crypto arte digitale, il trasferimento del bene avviene tramite blockchain. Naturalmente i prezzi in dollari sopra riportati consistono nella conversione del loro valore in bitcoin o ether in quanto molto spesso gli NFT sono acquistati o venduti attraverso criptovalute.
Le piattaforme su cui comprare e vendere NFT
Le piattaforme online dedicate alla vendita degli NFT stanno assumendo un ruolo sempre maggiore (affiancandosi alla vendita di questi beni tramite case d’asta). Tra le principali piattaforme si annoverano OpenSea, SuperRare e KnownOrigin (ma parrebbe che si stiano affacciando in questo settore anche Coinbase, Rivals e Binance).
Le piattaforme, in generale, consentono agli utenti di creare e quindi vendere (ad esempio attraverso aste) il proprio NFT stabilendone le caratteristiche. Ogni piattaforma ha adottato modalità diverse di gestione dei diritti patrimoniali e morali degli autori delle opere/NFT nonché degli smart contract ad essi connessi.
L’introduzione degli NFT nel mondo dell’arte e delle opere dell’ingegno ha come conseguenza quello di disintermediare gli artisti dai tradizionali canali di vendita (es. le case d’asta). Inoltre, almeno per il mercato statunitense, l’utilizzo della tecnologia blockchain dovrebbe consentire all’autore dell’opera (anche se la natura digitale della stessa sta sollevando dubbi e problematiche anche con riferimento a questo aspetto) di avere visibilità sulle vendite sul mercato secondario e, grazie agli smart contract, incassare automaticamente le royalties che gli spettano.
Rimangono tuttavia settori, come detto, non normati in cui molto spesso gli istituti giuridici tradizionali fanno fatica a declinarsi su realtà nuove e in continuo mutamento.
Prospettive future del mondo NFT
In proposito, si pensi che l’ultima frontiera degli NFT è quella dei cosiddetti “metaversi”, ossia realtà virtuali in cui gli utenti possono interagire anche attraverso la realtà aumentata.
Il metaverso che di recente sta ottenendo maggiore successo è Decentraland, che consente agli utenti di acquistare (tramite la crypto valuta Mana) delle terre (rappresentate da NFT). Se inizialmente i circa novantamila lotti messi a disposizione costavano una manciata di dollari, oggi quelli a miglior mercato si aggirano intorno ai diecimila dollari.
Lo stesso Facebook sta andando nella direzione della conversione del celebre social network verso un metaverso nel quale trasferire (almeno parte) della realtà che conosciamo o dare modo ai nuovi “metaversiani” di crearne una del tutto nuova.