- 07/10/2021
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Qualora non abbiate mai sentito parlare di blockchain, ecco per voi un video che spiega cos'è:
Con la legge n. 12/2019 di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018) l’Italia ha disciplinato le “tecnologie basate su registri distribuiti”, meglio conosciute come DLT (Distributed Ledger Technology). L’articolo 8 ter ha fornito la prima definizione dei DLT prevedendo che siano tali “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili” e che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.”
Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese, la norma rimanda a un successivo e mai attuato intervento dell’Agenzia per l’Italia Digitale per l’individuazione degli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere affinché possano produrre gli effetti previsti dalla legge.
L'intervento dell'AGID e i requisiti tecnici
L’intervento dell’AGID è di particolare rilievo se si considera che il testo normativo, limitandosi a indicare i principi su cui si basano i DLT, non indica quanti server sono necessari e/o quanti utenti debbono averne la disponibilità per considerare attendibile e non alterabile il dato contenuto sul DLT.
È fondamentale, dunque, identificare e definire i requisiti tecnici entro i quali ricade un DLT o una Blockchain per poter essere considerata immutabile e conseguentemente beneficiare degli effetti giuridici definiti dalla normativa.
Ad avviso di chi scrive, essendo quasi decorsi due anni dall’introduzione della norma, sarebbe opportuno che AGID provveda tempestivamente a indicare i requisiti tecnici delle DLT e degli smart contract e, allo stesso modo, è opportuno che gli operatori del settore sensibilizzino la conclusione dell’iter normativo consentendo, quindi, a questo Paese di dotarsi di una normativa all’avanguardia dalle ricadute economiche rilevanti.
L’elemento fondamentale su cui si basa il riconoscimento normativo, infatti, è quello di validare le informazioni e i dati contenuti sul DLT, in quanto lo stesso sia “condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche” e non proviene, invece, da un singolo "soggetto" certificatore.
Il punto focale dell’attività di AGID sarà quello di determinare se il DLT necessiterà dell’apporto di pochi o di molti, ma certamente non potrà essere nella disponibilità di un solo soggetto e questo fatto è un elemento a svantaggio delle grandi case di produzione e gestione di protocolli informatici.
Le DLT e l'inquadramento giuridico Europeo
Le tecnologie basate su DLT avevano già trovato conferma alla loro importanza nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 2016 (2016/2007 (INI)) in tema di Valute Virtuali. In tale documento si osservava che il potenziale della DLT di accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati ad un costo inferiore avrebbe potuto modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, coinvolto a tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore.
Il 17 maggio 2017 il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sul Fintech mediante la quale, dichiarando di accogliere "favorevolmente i nuovi sviluppi nel settore della tecnologia finanziaria", ha invitato la Commissione Europea a elaborare un piano d'azione globale in materia diFintech nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il Mercato unico digitale, che potesse contribuire in generale al conseguimento di un sistema finanziario europeo efficiente e competitivo.
È del tutto evidente che la politica abbia apprezzato il fatto che i DLT possono essere utilizzati per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra governo e cittadini, ma anche tra gli erogatori di servizi – anche finanziari -.
Il contesto Italiano
L'Italia il 27 settembre 2018 ha formalmente aderito alla partnership europea sul tema tecnologie di registro distribuito e blockchain promossa dalla Commissione europea, che ha istituito un Osservatorio per monitorare le iniziative nazionali sul tema e l’Italia ha proposto di utilizzare i DLT per certificare documenti pubblici e/o privati, tracciare i fondi privati o pubblici, gestire le identità digitali e l’accesso ai servizi di e-government.
Il contesto statunitense
Negli Stati Uniti a livello nazionale il Senato, nel 2019, ha investito il Department of Commerce di istituire un “Blockchain Working Group” che redigesse un report contenente la definizione di DLT e le caratteristiche tecniche che tale tecnologia dovrebbe possedere.
Da allora nulla è stato fatto, anche in considerazione del fatto che l’attenzione delle istituzioni si è spostata sulle criptovalute e sulla loro regolamentazione.
Gli USA pagano il prezzo di essere uno stato federale e ogni Stato si muove in maniera autonoma per regolamentare i DLT. A titolo esemplificativo, l’House Bill 2602, adottato il 12 aprile 2018 modifica lo statuto dello Stato dell’Arizona, al fine di formalizzare il divieto di introdurre regolamentazioni locali in materia di Blockchain, dirette a impedire e/o limitare agli individui la gestione delle transazioni mediante tecnologia Blockchain, costituente oggetto di esclusiva regolamentazione statale. Lo Stato della California con il Disegno di Legge n. 838 approvato 28 settembre 2018, dopo aver definito le caratteristiche essenziali della tecnologia Blockchain, autorizza le società per azioni che non emettono titoli in circolazione quotati in borsa a inserire nel proprio atto costitutivo specifiche disposizioni che consentano la registrazione delle operazioni di emissione, trasferimento e conservazione effettuate dai propri azionisti mediante tecnologia Blockchain.
Conclusione
Nel frattempo la Cina ha realizzato, in palese contraddizione con i principi DLT di decentralizzazione, condivisione e immodificabilità dei dati, la propria Blockchain di Stato e il 10 agosto 2020 ha effettuato il lancio della sua versione internazionale. Il tutto, chiaramente, sotto controllo governativo, ma in ogni caso si è dotata di uno strumento innovativo ed efficiente in un ambito tecnologicamente avanzato.
Autore
Avv. Paolo Moroni