- 05/08/2022
Lo scorso 1° agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti, per semplicità , AdE) ha formulato la risposta n. 397/2022 concernente tematiche connesse al regime fiscale della cessione di valute virtuali effettuata da un neo residente in Italia (la fattispecie concreta è meglio descritta nel prosieguo).
Al riguardo l’AdE ha affrontato la qualifica della plusvalenza derivante dalla vendita di detti asset digitali come reddito di fonte estera al fine dell’applicazione della tassazione sostitutiva per i soggetti che optino per l’applicazione del regime agevolativo previsto dall’art. 24-bis del Tuir.
Per effetto dell'esercizio di tale opzione, per i redditi prodotti all'estero è dovuta , in sostituzione a quanto dovuto ai sensi della normativa fiscale ordinaria, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.
Il quesito
Il quesito è stato formulato da una contribuente, titolare di un portafoglio di valute virtuali, che nel 2020 aveva trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all’Italia.
Gli asset virtuali dell’istante all’AdE sono stati trasferiti, in vista di una loro successiva dismissione, da un cold storage wallet situato nel Regno Unito a una piattaforma gestita da una società statunitense (Coinbase).
Nel corso del 2021, la contribuente protagonista della vicenda qua descritta ha perfezionato la vendita di parte del proprio portafoglio di valute virtuali che, come detto, già possedeva quando era residente all’estero. Da tale vendita ha originato una plusvalenza.
In qualitĂ di "nuova" residente in Italia, la contribuente ha valutato la possibilitĂ di aderire al regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti.
Sul punto la contribuente ha interpellato l’AdE per chiedere conferma che
“le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir e, dunque, rientri fra i redditi di fonte estera soggetti a tassazione sostitutiva per i soggetti che optino per l'applicazione del regime di cui all'art. 24-bis del Tuir”.
Il parere dell’AdE n. 397/2022
Per l’AdE l'art. 24-bis del Tuir, statuisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possano optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero sempreché non siano state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Al riguardo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, i redditi prodotti all'estero devono essere identificati come quelli (con riferimento allo Stato estero)
“derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”.
Affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti da parte di un neo residenti rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano.
L’AdE ha quindi focalizzato la propria attenzione sui cripto asset stabilendo che, in via generale, con riferimento a dette valute virtuali, come già in precedenza affermato, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Alla luce di ciò, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti, mancando la finalità speculativa, generalmente non danno origine a redditi imponibili, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.
Agli effetti di quest'ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.
Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
Si segnala, infine, che, selezionando alcune delle considerazioni presenti nell’interpello, l’AdE reputa opportuno evidenziare che il trasferimento da una tipologia di wallet ad un'altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.
Le relative plusvalenze realizzate, qualora vengano percepite da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attivitĂ d'impresa, sono soggette ad imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 26%.
Conclusioni
Con riferimento al caso di specie, la contribuente aveva personalmente detenuto le valute virtuali oggetto di cessione nel cold storage wallet "localizzato nel Regno Unito" ed in un conto a lei intestato sulla piattaforma exchange Coinbase, gestita dall'intermediario non residente in Italia (Coinbase Inc.).
L’AdE ritiene che i redditi realizzati dalla contribuente in virtù della cessione delle sopra richiamate valute virtuali, durante il periodo in cui la contribuente era già fiscalmente residente in Italia, siano qualificabili come redditi diversi prodotti all'estero, e che gli stessi possano essere ricompresi nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri ai sensi dell'art. 24-bis Tuir.
Autori:
Alessandro Negri della Torre – Founder LX20 Law Firm
Tiziana Soru - Avvocato LX20 Law Firm