- 26/11/2020
Il nuovo regolamento Europeo relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding e la direttiva 2020/1504 (che modifica la direttiva 2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari) sono stati pubblicati il 20 ottobre nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Bisognerà però aspettare un’altro anno per l’entrata in vigore.
Uno sforzo collettivo per allineare e uniformare il mercato Europeo, per tutelare ancora di più tutti gli attori coinvolti e provare a competere con i mercati più importanti in fatto di investimento in capitale di rischio come quello Statunitense e Cinese, come viene affermato dal testo stesso del regolamento:
“Il crowdfunding può contribuire a fornire alle PMI l’accesso ai finanziamenti e a completare l’Unione dei mercati dei capitali. Per le PMI, l’impossibilità di accedere ai finanziamenti costituisce un problema anche in quegli Stati membri in cui l’accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria”.
L’obiettivo della normativa mira inoltre a rendere ancora più uniforme e sicuro il mercato anche tra i diversi strumenti e quindi va ad equiparare la necessità di sottostare ad un organismo di vigilanza anche alle piattaforme che offrono strumenti di debito, le cosiddette piattaforme di Lending Crowdfunding.
Si profila quindi un mercato unico in termini sia di territorialità che di offerta di strumenti, che agevolerà l’accesso da parte delle società a opzioni più congrue e in linea con le proprie esigenze di crescita e permette l’accesso agli investitori un ventaglio di opportunità maggiori per la diversificazione dei propri investimenti.
Un regolamento che trova l’Italia molto preparata su alcuni aspetti, specialmente sugli obblighi già presenti per le piattaforme di Equity Crowdfunding, che già adottano da tempo molte delle misure che dovranno entrare in vigore; come la presenza di un key investment information sheet (KIIS) nelle offerte di sottoscrizione. Il KIIS è una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento fornita ai potenziali investitori dalle piattaforme per ciascuna offerta di crowdfunding al fine di consentire loro di prendere una decisione di investimento informata. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori di tutti i rischi tipici dell’investimento e della tipologia di strumenti finanziari sottoscritti. In sostanza un documento molto simile a quello denominato come documento informativo, già presente nelle raccolte delle piattaforme italiane.
Si profilano anche nuovi limiti alle dimensioni delle raccolte, che scendono a 5.000.000€ ogni 12 mesi per la singola azienda proponente, abbassando la soglia di 3 milioni rispetto ai precedenti 8.000.000€ fissati dal regolamento Italiano. Una limitazione, probabilmente temporanea, che comunque non modifica particolarmente la dimensione di raccolta nel nostro paese che si attesta mediamente sopra i 440.000€.
Similitudini con il regolamento attualmente in vigore in Italia riguardano anche lo strumento della bacheca elettronica, con il quale si cerca di dare maggiore liquidabilità agli strumenti finanziari acquisiti tramite equity crowdfunding. Il Regolamento italiano, infatti, ha introdotto questa possibilità a seguito della pubblicazione della bozza del Regolamento europeo, e ne eredita quindi alcuni dettagli, tra cui il fatto che la bacheca è limitata alle quote sottoscritte attraverso la stessa piattaforma, escludendo inoltre la possibilità di intermediazione, fornendo quindi solo una vetrina che mette in connessione chi vuole cedere e chi vuole acquistare.
Cosa cambia effettivamente?
Di seguito indichiamo alcuni aspetti sostanziali di differenziazione dalla normativa attuale in vigore in Italia
- Equity e Lending vengono regolamentati
E’ previsto un unico cappello autorizzativo, con l'eccezione che gli stati membri possono indicare la necessità di sottostare ad una o più attività di vigilanza
- Operatività transfrontaliera
Il principale obiettivo di questo regolamento è quello di consentire l’operatività trans-frontaliera degli operatori. Basterà comunicare l’avvio delle attività in uno o più stati membri all’autorità dello stato membro in cui si è ottenuta l’autorizzazione.
- Sistemi di pagamento
A differenza dell’attuale operatività in Italia, gli investitori potranno pagare direttamente tramite la piattaforma per la sottoscrizione degli strumenti finanziari.
- Attività di marketing
Il regolamento europeo delinea una chiara linea sulle attività di comunicazione che i portali di crowdfunding potranno mettere in esecuzione nell’esercizio della loro attività. Le informazioni veicolate dai portali devono essere in linea con quelle fornite dall’offerente, che ne rimane quindi responsabile. Qualora il portale operi in più paesi deve fornire le comunicazioni nelle lingue e secondo le normative di tali paesi
- Impossibilità di raccolta per veicoli di investimento
La normativa consente la raccolta attraverso veicoli esclusivamente nel caso in cui abbiano esposizione unicamente per un ulteriore soggetto, i cui strumenti finanziari sono dunque oggetto dell’investimento del veicolo. Non è consentita la raccolta per veicoli che hanno ad oggetto l’investimento in più società.
- Decade l’obbligo del 5% da parte degli investitori professionali
Non è previsto l’obbligo di sottoscrizione di una quote dell’offerta da parte di investitori professionali.
- Registro Unico ESMA
Verrà istituito un registro unico, tenuto ed aggiornato dall’ESMA, nel quale verranno indicati i fornitori di servizi di crowdfunding ed i dati relativi alla loro attività
- Obbligo di esporre il tasso di default
Questo vale esclusivamente per i portali che decidono di effettuare offerte aventi ad oggetto strumenti di debito e prestiti.
Conclusioni
Ci sembra un ottima base per uniformare il settore, soprattutto in relazione alle tipologie di strumenti finanziari offerti ed alla possibilità di effettuare operazioni cross-border.
Il recente annuncio del progetto di fusione tra Seedrs e Crowdcube dimostra inoltre che per competere a livello europeo sarà necessario unire le forze e creare economie di scala che rendano il business sostenibile.