Buy Now Pay Later: come funzionano i pagamenti online a rate

Scopriamo insieme le regole sul funzionamento di questo nuovo strumento di pagamento conosciuto come “Buy Now, Pay Later”.

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È ormai diventato molto frequente acquistare un bene di consumo o un prodotto usufruendo della possibilità di dilazionare il pagamento rispetto al momento dell’acquisto, grazie proprio a questo nuovo strumento meglio conosciuto come “Compra ora, paga dopo” o, ricorrendo alla dicitura anglosassone, “Buy Now, Pay Later” (“BNPL”).

Che cos'è il BNPL?

Dal punto di vista prettamente operativo, tale strumento prevede l’acquisto di un bene da parte di un consumatore, sia in negozi online che fisici, mediante dilazione del pagamento del prezzo attraverso un piano di rimborso rateale.

Nell’ambito dei pagamenti digitali, questo strumento è un fenomeno oramai di largo utilizzo, soprattutto fra i millennials, individui nati fra gli anni ’80 e i primi anni 2000, facenti parte della Gen (Generazione) Y, ovvero la generazione cresciuta con la tecnologia e considerata, probabilmente a buon diritto, come la principale comunità di consumatori fintech.

In Europa è un fenomeno in grande ascesa e la sua disciplina giuridica di riferimento è proprio di derivazione europea.

L’architettura normativa di riferimento è infatti la direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e avente come obiettivo l'armonizzazione di aspetti normativi, regolamentari e amministrativi degli Stati membri dell’Unione Europea per quanto concerne i contratti di credito ai consumatori.

Il quadro normativo in Italia

In Italia, al fine di dare attuazione alla precitata normativa comunitaria, si è intervenuti sul Decreto Legislativo n. 385/1993 ovvero il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (“TUB”).

Il decreto di recepimento della direttiva ha modificato il TUB inserendo una regolamentazione specifica sul credito ai consumatori: si tratta degli articoli 121 e seguenti.

Secondo tale dettato normativo, il contratto di credito ai consumatori, che la normativa identifica come persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è un accordo “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”.

Alla luce di questo impianto normativo, i prodotti BNPL, costruiti come una forma di erogazione del credito che permette ad un consumatore di acquistare un bene pagando a rate, o semplicemente ad una certa data dopo l'acquisto, ricadrebbero nell’ambito della disciplina sul credito al consumo, a meno che non trovi applicazione una delle esenzioni previste dalla normativa.

Infatti, i prodotti "Compra ora, paga dopo" sono considerati crediti al consumo a meno che non ricadano in una delle esenzioni previste ai sensi dell’articolo 122 del TUB, ovvero, in particolare, nel caso in cui il valore del prestito sia di un importo inferiore a 200 euro, non venga applicato un tasso di interesse ovvero nel caso di prestiti per i quali il consumatore paghi un importo non significativo di commissioni e la cui scadenza è inferiore a 3 mesi.

La riconducibilità del prodotto BNPL all’interno della disciplina sul credito al consumo comporta che, in assenza di una delle esenzioni sopra esposte, tale attività possa essere prestata solo da soggetti autorizzati, ovvero banche, intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento (questi ultimi quale attività accessoria rispetto alla prestazione dei servizi di pagamento) dal momento che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 53/2015, l’attività di credito al consumo, svolta a titolo professionale, rientra in quelle attività di concessione di finanziamenti espressamente riservate a soggetti autorizzati.

Inoltre, l'attività di credito al consumo è soggetta alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così da garantire la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole.

Accanto alla vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tale attività è inoltre sottoposta alla supervisione del Garante della privacy e soggetta all'applicazione del Codice della privacy italiano.

In considerazione della generale riconduzione dell’attività di credito al consumo nell’alveo dell’erogazione di finanziamenti riservati a banche o intermediari finanziari autorizzati da Banca d’Italia, il BNPL è una attività che, nella maggior parte dei casi, è fornita da società vigilate o autorizzate dalla Banca d'Italia (ad esempio, prestatori di servizi di pagamento e banche).

Tipologie di BNPL

Accanto a questi soggetti, l'art. 122 del TUB accorda ai venditori di beni e servizi la possibilità di stipulare contratti di credito al consumo nella forma di pagamento dilazionato del solo prezzo, con esclusione del pagamento di interessi e altri oneri.

La dilazione di pagamento altro non è che una distribuzione nel tempo del pagamento del prezzo, che quindi può avvenire o in una data successiva o mediante l’accordo su un piano rateale.

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Altra forma in cui si può presentare il BNPL è quella di un prodotto basato sul contratto di factoring, ovvero, ai sensi della legge n. 52/1991, sulla cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo per il quale è previsto che un commerciante ceda (o “venda”) il proprio credito verso il cliente ad un istituto di credito.

In questo caso, generalmente, ai clienti dei commercianti viene concessa una dilazione di pagamento del prezzo di acquisto dei beni/servizi, dilazionando gli acquisti in piccole quote, senza costi aggiuntivi, con la cessione del credito ad un intermediario o ad una banca sulla base di un accordo di factoring.

Vengono quindi posti in essere due contratti, uno fra il consumatore e l'esercente, l'altro, quello di factoring, fra l'esercente e la banca o intermediario finanziario.

Conclusioni

Il BNPL è certamente uno strumento che ha rivoluzionato le modalità di acquisto dei beni per la maggior parte dei consumatori, anche se, come sopra posto in luce, la sua disciplina è complessa e destinata, con ogni probabilità, a mutare in un futuro alquanto prossimo.

Infatti, la Commissione Europea ha presentato, lo scorso giugno, una proposta per l’emanazione di una nuova direttiva sul credito al consumo, a revisione della precedente del 2008.

Autori

  • Guerino Cipriano – Partner, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory
  • Federica Coscia – Manager, Deloitte Legal – Financial Services Regulatory
  • Matilde Micieli – Lawyer, Deloitte Legal – Financial Services Regulatory

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