- 13/01/2021
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Nel mondo crypto – come ben sanno gli appassionati e gli studiosi – l’estero è spesso fonte di novità e ispirazione, una finestra attraverso la quale intravedere nuove applicazioni e modelli di business. Spesso, infatti, proprio le operazioni più innovative sono compiute in altri ordinamenti, anche grazie ad un contesto normativo ed un approccio delle autorità locali che in alcuni casi (e con alcune importanti avvertenze) sembrano essere più favorevoli a nuove tecnologie e a nuovi modelli di business rispetto al contesto italiano.
Così, ad esempio, la Svizzera si è guadagnata un ruolo di rilievo quale giurisdizione crypto-friendly grazie alle numerose iniziative a sostegno del settore, ritenute per lungo tempo una dimostrazione di favore verso il “nuovo” e l’“innovativo”. Ciò premesso, l’idea che si possa fare innovazione solo all’estero e in regimi normativi e regolamentari favorevoli è, invero, una generalizzazione che, come vedremo in questo breve articolo, è ben suscettibile di “prova contraria”.
Oggetto delle nostre riflessioni è il tema dell’utilizzo delle DLT (Distributed Ledger Technologies) in ambito finanziario nel rispetto della disciplina di settore, sentita come una delle evoluzioni tanto naturali quanto utili del nuovo paradigma tecnologico, nonostante l’elevato grado di regolamentazione dei mercati finanziari. Proprio la complessa coesistenza tra innovazione e regolamentazione ha rappresentato il principale ostacolo all’adozione delle DLT in ambito finanziario rallentando l’uptake della tecnologia da parte dei mercati e dei suoi operatori. Del resto, la storia anche recente del mondo crypto ci ha insegnato che la disciplina legale applicabile ai mercati finanziari non prevede eccezioni di favore, ma viene applicata dalle autorità in maniera rigorosa quale che sia il substrato o ritrovato tecnologico utilizzato.
Ci riferiamo naturalmente al fenomeno delle ICO (Initial Coin Offerings) che hanno suscitato l’attenzione mondiale per aver, da un lato, dimostrato il potenziale economico e tecnologico dell’uso delle DLT nell’ambito della raccolta di capitale e, dall’altro lato, il rigore delle autorità di vigilanza nel monitorare simili iniziative e, se necessario, intervenire a tutela degli investitori e dei mercati. Un esempio utile è l’ICO di Telegram che è arrivata a raccogliere circa 1.7 miliardi di dollari americani salvo poi conoscere una definitiva battuta d’arresto per effetto dell’intervento dellaSEC (Securities and Exchange Commission) statunitense.
Se il mondo dei mercati regolamentati non si è dimostrato particolarmente aperto a praticare “sconti” alla blockchain, è altrettanto vero che molti sono gli interrogativi legali legati all’uso delle DLT come possibile substrato tecnologico per emettere strumenti finanziari nativamente digitalizzati in grado di cogliere tutte le caratteristiche positive di queste nuova tecnologia. In passato molti si sono infatti domandati se fosse possibile utilizzare le DLT nell’ordinamento italiano per emettere veri e propri strumenti finanziari digitalizzati, dematerializzare partecipazioni societarie e fare tutto ciò nel rispetto della legge senza costrutti eccessivamente barocchi o soluzioni eccessivamente onerosi.
Agli interrogativi richiamati, la società Sandbox S.r.l. – una startup innovativa di diritto italiano – ha dato finalmente risposta affermativa con tre operazioni perfezionate in Italia sulla base della normativa italiana esistente. In data 10 luglio 2020 e 21 settembre 2020 la società ha perfezionato tre operazioni che costituiscono un punto di svolta nell’ambito del processo di integrazione tra nuove tecnologie e diritto societario.
La prima operazione è stata compiuta il 10 luglio 2020. In tale data Sandbox S.r.l. ha, infatti, deliberato l’emissione di un numero limitato di strumenti finanziari partecipativi convertendi (possibilità prevista anche per le startup in forma di S.r.l. innovativa) da attribuirsi ad alcuni investitori strategici della società utilizzando proprio tecnologia DLT.
Gli strumenti finanziari partecipativi (per brevità anche solo “SFP”) sono strumenti finanziari previsti dall’ordinamento che fungono da “contenitore” di diritti patrimoniali e partecipativi e che permettono di modulare in maniera molto flessibile i diritti dei sottoscrittori (sono utilizzati, ad esempio, nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del debito od operazioni di finanziamento delle società). Nel caso di Sandbox, gli SFP sono stati emessi e sono conservati in forma nativa su tecnologie basate su registri distribuiti e, nello specifico, su Hyperledger Fabric. Grazie a questa prima operazione la Società ha dimostrato la fattibilità tecnica e giuridica della complessa operazione di integrazione tra il tradizionale (i.e. strumenti finanziari partecipativi) e il nuovo (i.e. le nuove tecnologie basate su DLT).
Il processo di esplorazione non si è fermato il 10 luglio 2020. Il 21 settembre 2020, infatti, a distanza di pochi mesi dalla prima pioneristica operazione, Sandbox ha deliberato insieme alla società cliente Dandelion S.p.A. due operazioni senza precedenti nella storia del Paese e cioè:
- La conversione del libro soci di Dandelion S.p.A. su piattaforma Hyperledger Fabric (determinando così la conversione dell’azionariato su DLT); e
- l’istituzione da parte di Sandbox S.r.l. di un libro soci basato su DLT e la conservazione dello stesso tramite la medesima tecnologia nel rispetto della disciplina civilistica applicabile al trasferimento delle quote societarie.
Le operazioni gemelle compiute il 21 settembre 2020 hanno dimostrato la fattibilità tecnica e giuridica di un processo tanto semplice quando essenziale per lo sviluppo di un mercato di crypto-asset finanziari e, cioè, la conversione di azioni e quote di società italiane su DLT. Le azioni di Dandelion S.p.A. sono quindi interamente digitalizzate così come le quote della stessa Sandbox S.r.l.
La componente innovativa delle tre operazioni non è circoscritta ad una risposta teorica ad un interrogativo giuridico, ma discende dal processo stesso di preparazione alla digitalizzazione delle partecipazioni e all’implementazione delle soluzioni tecnologiche per la gestione delle partecipazioni digitalizzate. Per poter perfezionare le operazioni Sandbox ha, infatti, sviluppato tecnologia ad hoc utile all’emissione e alla conservazione delle registrazioni digitali in maniera sicura, affidabile e conforme alla disciplina nazionale. Non solo, Sandbox ha progettato l’infrastruttura necessaria (denominata FLEAP) per l’interazione tra utenti/soci e la società stessa che permetterà, fra l'altro di gestire gli strumenti (SFP, azioni e quote), di verificare in ogni tempo l'ammontare degli strumenti sottoscritti nonché di inviare e ricevere le comunicazioni e le notifiche previste dallo statuto della società.
Sandbox S.r.l. ha dimostrato l’Italia può essere una giurisdizione favorevole alla sperimentazione in ambito crypto a condizione che sia implementato in ogni tempo quel grado di rigore legale e tecnico richiesto dall’ordinamento con particolare attenzione al funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi, delle azioni e delle quote societarie. Sul versante dei presidi relativi a sicurezza e trasparenza, sono state implementate misure per la sicura identificazione dei soci/titolari di strumenti finanziari partecipativi (anche utilizzando sistemi di autenticazioni a due o più fattori) e per archiviare, nelle forme e con le garanzie offerte dal sostrato DLT utilizzato, le informazioni inserite e generate dalla piattaforma in maniera affidabile nel rispetto della normativa di settore tra cui, in particolare, la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Proprio al fine di perseguire tali propositi, la Società ha optato per la tecnologia Hyperledger Fabric che ha permesso la costruzione di un sistema controllato, affinato in dettaglio in fase progettuale, nel quale esplorare, senza pregiudizio per le parti coinvolte, proprio quel processo di integrazione forte e organica tra tecnologia e diritto richiesto dalle operazioni in commento. L’esperienza maturata da Sandbox potrà naturalmente essere il punto di partenza per l’utilizzo di blockchain e tecnologie diverse come, ad esempio, Ethereum così alimentando un processo di progressiva integrazione delle tecnologie basate su registri distribuiti e l’ordinamento nazionale.
In conclusione si può affermare che, nonostante i risultati raggiunti in altri ordinamenti, l’ordinamento italiano permette oggi di integrare con successo nuove tecnologie e alcuni dei meccanismi legali più tradizionali a beneficio delle società del nostro Paese, dalle più innovative a quelle più tradizionali. In attesa che gli interventi europei in materia permettano, in via definitiva, di aprire il mercato unico a crypto-asset finanziari, l’augurio è che alle prime sperimentazioni descritte nel presente articolo, ne seguano molte altre così da sviluppare appieno il potenziale delle DLT in ambito nazionale.