Self-Driving Cars: come cambia la polizza con la guida autonoma

Scopriamo come la transizione verso una mobilità automatizzata cambia le regole di funzionamento delle coperture assicurative e della responsabilità civile.

self-driving 2022

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Se nel 2021 il “turismo interspaziale” è oramai realtà, non altrettanto può dirsi per l’uso di veicoli a guida autonoma, la cui circolazione su strada sembra essere ancora una chimera.

La regolamentazione di settore, in particolare nel campo della responsabilità civile, stenta a prendere posizione, malgrado il mercato dell’automazione corra a velocità sempre maggiore, il rischio è che questo immobilismo possa rallentare l’evoluzione tecnologica in atto.

Uno sguardo alla normativa

L'interesse del legislatore verso l’automatizzazione dei trasporti è, in realtà, non recente. Già nel 2010, infatti, l’Unione Europea era intervenuta sul punto con l’emanazione della Direttiva 2010/40/UE, recepita in Italia con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012. Risale a febbraio 2014, invece, l’adozione da parte del legislatore italiano del cosiddetto “Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto”. Ma, è solo nel 2018 che si assiste, quantomeno sul piano nazionale, ad un primo intervento legislativo concreto in tema di smart mobility e smart road.

Ci riferiamo al Decreto del 28 febbraio 2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato le modalità attuative e gli strumenti per la sperimentazione su strada di soluzioni di guida connessa e automatica e per l’adeguamento delle infrastrutture stradali.

Il Decreto è importante perché vi si trovano disciplinati, per la prima volta, aspetti innovativi, che consentono di fare qualche prima considerazione in tema di Veicoli a Guida Autonoma.

Veicoli a guida assistita vs. veicoli a guida autonoma

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Sono Veicoli a Guida Autonoma quei veicoli muniti di tecnologie innovative basate su sensori, software, sistemi di elaborazione di dati e machine learning, in grado di adottare e attuare comportamenti di guida autonoma, senza necessità di un intervento attivo del guidatore ("Self-Driving Cars").

Si tratta di veicoli diversi da quelli muniti di meri sistemi di assistenza alla guida, peraltro già in circolazione, che necessitano di una costante interazione da parte del conducente stesso ("Veicoli a Guida Assistita").

La differenza tra Self-Driving Cars e Veicoli a Guida Assistita non è di poco conto. Quando si parla di Self-Driving Cars, nuovi attori si presentono all’orizzonte.

Infatti, se per i Veicoli a Guida Assistita siamo soliti pensare a figure quali: il conducente e il passeggero. Nel caso delle Self-Driving Cars, entra in gioco anche il cosiddetto “Supervisore”, ossia il soggetto che, pur occupando il veicolo, non detiene il controllo del veicolo (quantomeno in presenza di determinate condizioni esterne e su alcune strade). Sul punto, il Decreto precisa che il Supervisore:

  • è responsabile della circolazione del veicolo;
  • è, colui che deve assumere, ove necessario, il controllo del veicolo, qualunque sia il livello di automazione dello stesso;
  • diventa conducente quando assume la guida effettiva del veicolo.

Va detto che tali previsioni sono riferite nel Decreto al caso specifico della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma. Ma le considerazioni che se ne desumono possono trovare applicazione anche in vista di una futura liberalizzazione dell’uso di veicoli self-driving.

Le implicazioni sul campo assicurativo della circolazione su strada di Self-Driving Cars

Guardando al mercato assicurativo, impatti potranno aversi sulle polizze assicurative della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore ("Polizze RCA").

In Italia, tutti i veicoli a motore “senza guida di rotaie”, per poter circolare su strada, devono essere coperti da una Polizza RCA.

È indubbio che, anche le Self-Driving Cars (quantomeno nella versione non driverless) sono qualificabili come veicoli

  • a motore “senza guida di rotaie”; e
  • in un futuro non troppo lontano, circolanti su strade pubbliche o assimilabili, al pari di un qualunque altro veicolo.

Se ne può desumere, quindi, che anche per la circolazione su strada di Self-Driving Cars sussisterà un analogo obbligo di stipulare una polizza RCA e tale obbligo non potrà che essere assolto dal Supervisore, quale soggetto responsabile della circolazione del veicolo.

All’obbligo per il Supervisore di dotarsi di idonea Polizza RCA farà da contraltare, proprio come accade oggi, l’obbligo per le imprese di assicurazione di fornire la copertura assicurativa, ai sensi dell’articolo 132 del Codice delle Assicurazione Private.

Le imprese di assicurazione saranno chiamate, quindi, a realizzare appositi prodotti assicurativi in grado di offrire copertura assicurativa per i danni causati dalla circolazione di veicoli self-driving (non driverless).

È chiaro che specifiche clausole di “esclusione” e “rivalsa” potranno essere incluse nelle polizze a copertura dei danni da circolazione di Self-Driving Cars.

Quando parliamo di “esclusioni” e “rivalsa” intendiamo far riferimento a quelle clausole contrattuali che, rispettivamente, escludono o limitano la copertura del rischio da parte dell’assicuratore e, quindi, anche l’obbligo dello stesso di risarcire il danno.

Nel caso delle Self-Driving Cars, le seguenti potranno costituire ipotesi di possibili cause di esclusione dalla copertura assicurativa ovvero di rivalsa, per esempio:

  • è stata omessa l’installazione o l’aggiornamento di un software nel termine indicato dal produttore del veicolo o dal provider del software stesso;
  • sono state apportate modifiche al veicolo non autorizzate;
  • il sinistro è stato causato per negligenza del Supervisore che, ad esempio, ha attivato i sistemi di guida autonoma in una situazione in cui non sarebbe stato opportuno farlo.

In considerazione di quanto sopra, nuove garanzie aggiuntive potranno essere offerte dagli assicuratori, a copertura degli eventuali danni derivanti da sinistri causati:

  • per malfunzionamenti del sistema operativo del veicolo;
  • per guasti o interruzioni alla fornitura del servizio di connettività satellitare.

La responsabilità del produttore del veicolo

guida autonoma

Ma l'uso di Self-Driving Cars avrà impatti anche sui produttori dei vecioli.

L'articolo 114 del Codice del Consumo prevede che il produttore risponde del danno causato da difetti del prodotto fabbricato ovvero da una sua componente.

Un prodotto si definisce difettoso quando non risulta conforme ai parametri di sicurezza applicabili al prodotto stesso, al tempo della sua commercializzazione.

Dall'applicazione di tali previsioni alle Self-Driving Cars emergono subito i limiti di tale impianto normativo.Le norme richiamate sopra possono essere sicuramente utili per affermare che il produttore è responsabile della sicurezza del veicolo, in termini, ad esempio, di adeguatezza dei sistemi operativi di cui la vettura è dotata agli standard di sicurezza per la sua omologazione o di conformità degli stessi alle regole previste dal codice della strada per la circolazione dei veicoli a guida manuale (es. distanza di sicurezza, rispetto della segnaletica, limiti di velocità).

Il produttore sarà responsabile anche di fornire al proprietario del veicolo tutte le istruzioni per una corretta circolazione su strada del veicolo.

Ma, tenendo a mente l’alto valore tecnologico di cui i veicoli a guida autonoma sono (o saranno) dotati, possiamo davvero affermare che il produttore non risponde (o non dovrà rispondere) di difetti sopravvenuti, non presenti al momento della commercializzazione del veicolo?

La risposta, a nostro avviso, non potrà che essere nel senso di un’estensione della responsabilità del produttore anche alla fase successiva di commercializzazione del prodotto. In tal senso, sarà necessario che specifici obblighi di verifica continuativa vengano posti in capo al produttore, in modo che sia sempre garantita la rispondenza delle prestazioni del veicolo agli standard di sicurezza di settore.

È prevedibile, quindi, che nel tempo si assisterà ad un progressivo aumento della responsabilità del produttore nel settore delle Self-Driving Cars.

Per tutelarsi da simili rischi, guardando alle coperture attualmente presenti sul mercato, un ruolo chiave potrebbe essere svolto dalle polizze di assicurazione per la responsabilità civile da prodotti. Si tratta di polizze in cui l’assicuratore si obbliga a risarcire i danni causati a cose di terzi o lesioni personali a terzi, conseguenti a difetto dei prodotti fabbricati, anche se costituenti mere componenti di un prodotto complesso.

CONCLUSIONI

In questo articolo si è cercato di svolgere alcune considerazioni preliminari sui possibili impatti che l’uso di veicoli a guida autonoma avrebbe sul mercato, tenendo a mente l’attuale “stato dell’arte” in tema di Self-Driving Cars. L’analisi condotta ha evidenziato una sostanziale inidoneità dell’attuale impianto normativo e dei prodotti assicurativi presenti sul mercato italiano ad accogliere i cambiamenti derivanti dalla circolazionedi veicoli self-driving.

È auspicabile che tali cambiamenti trovino presto regolazione in un nuovo quadro normativo, in grado di cogliere le specificità dei rischi intrinseci al fenomeno delle Self-Driving Cars, che reca con sé problematiche attinenti non solo alla corretta allocazione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti in caso di sinistro, ma anche alla sicurezza dei sistemi di interconnessione che, consentiranno di utilizzare veicoli self-driving in condizioni di sicurezza.

Autori:

  • Guerino Cipriano – Partner, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory
  • Francesca Zaffina – Managing Associate, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory
  • Francesco Capuzzi – Trainee, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory
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