- 15/04/2022
Dall’ “arringa” di San Bernardino da Siena che, nel De Contractibus et usuris, perorava l’importanza dell’assicurazione in virtù dell’utilità pubblica che ne derivava, per il bene dei traffici dello Stato, alla diffusione di assicurazioni a copertura di esigenze contingenti e temporanee, il passo è stato lungo e tortuoso.
Se già nel 2009 il mondo dei servizi bancari veniva travolto dalla rivoluzione digitale del fintech, complice anche la diffusione dei primi canali ecommerce, è solo nel 2015 che il mondo assicurativo si è aperto alla tecnologia con i primi investimenti nel settore dell’insurtech.
Ma è soprattutto con l’avvento della pandemia da Covid 19 che l’innovazione digitale del settore assicurativo ha subito una forte spinta, dando origine a nuove opportunità per tutti gli attori del mercato. In questo contesto si inserisce l’instant insurance.
Definizione di Instant Insurance
Le polizze “instant insurance” sono polizze assicurative di breve durata, calibrate su specifiche esigenze del cliente, acquistabili, anche da smartphone, in pochi click.
Si tratta, in buona sostanza, di polizze che possono essere sottoscritte dal cliente proprio nell’istante in cui sorge il bisogno assicurativo e solo per l’arco temporale di interesse (anche un solo giorno o poche ore), a fronte del pagamento di un premio di assicurazione solitamente contenuto.
Le polizze istantanee (dette anche “micro-polizze”) hanno cominciato a diffondersi nel mercato italiano a partire dal 2017, prevalentemente nel settore viaggi (con garanzie che prevedevano assistenza e rimborso delle spese al verificarsi di eventi quali il ritardo del volo, la perdita del bagaglio) e nel settore degli infortuni sportivi (con particolare riferimento alle attività sulla neve svolte a livello non agonistico).
Con il tempo il fenomeno dell’instant insurance si è esteso anche ad altri settori. Tra questi, merita menzione quello della sharing mobility, che ha visto la diffusione di polizze altamente modulabili in base al mezzo di trasporto prescelto dall’assicurato e agli ambiti di copertura che il cliente decide di attivare.
La diffusione del virus Covid-19 e le forti restrizioni alla libertà di movimento dettate dai governi nella prima fase della pandemia nonché la diffusione di forme più flessibili di lavoro (e.g. smart-working, lavoro agile) hanno poi fatto il resto, facendo sorgere esigenze assicurative molto diverse dal passato. Al bisogno di tradizionali polizze a durata annuale, infatti, si è sostituita l’esigenza di coperture circoscritte a singoli giorni o fasce orarie ben determinate.
I vantaggi dell'istant insurance
I vantaggi dell’assicurazione istantanea per i consumatori sono molteplici:
- Rapidità e semplicità del processo di sottoscrizione delle polizze. Le soluzioni assicurative instant sono strutturate in modo da assicurare snellezza e rapidità di emissione della copertura, in conformità al principio di proporzionalità che regola la distribuzione assicurativa ai sensi della Direttiva europea 2016/97 (c.d. “IDD”). In tal senso, l’utilizzo di smartphone (o di altri strumenti digitali) e l’accesso ai big data permettono, una volta che il cliente ha rilasciato l’apposito consenso, di velocizzare l’emissione della polizza.
- Aderenza alle esigenze specifiche del cliente. Le micro-polizze sono pensate e create per target di clientela specifici, così da poter soddisfare in modo esatto e puntuale i bisogni assicurativi di ciascun cluster. Le coperture possono essere attivate nello specifico momento in cui l’esigenza di essere assicurati sorge e per il tempo strettamente necessario (es. polizza a copertura di ritardo areo, limitata alla specifica tratta di quel volo aereo e immediatamente indennizzabile a fronte del ritardo registrato sui sistemi di controllo aereo).
- Costi contenuti. I premi di assicurazione sono solitamente contenuti. L’esiguità dei premi, infatti, è direttamente proporzionale all’esiguità dei costi operativi per l’impresa che emette la polizza, tenuto conto dell’alea di rischio temporalmente ristretta a cui l’impresa va incontro a fronte di copertura limitate nell’oggetto e nella durata.
- Celerità della procedura di indennizzo. Nel caso in cui la polizza, oltre ad essere instant, venisse emessa anche in modalità smart contract (i.e. contratti intelligenti tra due o più parti eseguiti mediante tecnologia blockchain), si avrebbe anche il vantaggio di una rapida liquidazione dell’indennizzo. Si pensi, ad esempio, alle polizze viaggi per danni da bagaglio smarrito. In tal caso, i sistemi informatici sarebbero in grado di incrociare i dati dei bagagli con i dati di ritardo degli aerei e di pagare automaticamente gli indennizzi contrattualmente previsti, senza bisogno di denuncia da parte del viaggiatore assicurato all’apposito desk aeroportuale.
I punti di attenzione nella sottoscrizione di una polizza istantanea
Le procedure di vendita delle polizze instant, benché improntate a criteri di rapidità, devono pur sempre garantire la piena conformità ai provvedimenti emessi dall’IVASS (i.e. l’Autorità di Vigilanza del settore assicurativo). L’offerta sul mercato assicurativo di micro-polizze dovrà comunque essere conforme alle seguenti previsioni:
In primo luogo, come previsto dell’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’impresa di assicurazione dovrà assicurarsi che al cliente siano proposti soltanto i prodotti assicurativi coerenti con le esigenze dallo stesso manifestate e con le sue richieste. A tal fine un ruolo determinante rivestono le informazioni raccolte dal distributore (tramite i dispositivi digitali, le banche dati o direttamente dal cliente). È essenziale, quindi, che, anche in caso di compilazione automatica, il cliente verifichi sempre la correttezza dei dati inseriti.
Come previsto dall’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018, inoltre, l’acquisto della polizza dovrà essere preceduto dall’invio e dalla presa visione da parte del cliente dell’intero set informativo (composto da Documento informativo precontrattuale – DIP, Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive di glossario) nonché della “carta d’identità” del distributore (il c.d. Allegato 3), dell’informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (il c.d. Allegato 4) e dell’elenco delle regole di comportamento (il c.d. Allegato 4-ter). È essenziale, quindi, che il cliente si accerti di aver ricevuto il set informativo suddetto e di averne presa visione, prima di concludere il contratto.
Va poi tenuto presente che le micro-polizze, per la esigua durata della copertura che esse garantiscono, generalmente compresa tra 1 e 7 giorni, non permettono all'assicurato l'esercizio del diritto di recesso e del diritto di ripensamento, l'arco temporale in cui il cliente, dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione precontrattuale fornita dal distributore assicurativo, può decidere di concludere il contratto, ottenendo la restituzione del premio. È bene, quindi, che i consumatori ne tengano conto all’atto della sottoscrizione di polizze istantanee.
Conclusioni
L’avvento della tecnologia sta cambiando le modalità di fruizione dell’assicurazione da parte dei consumatori. All’offerta di coperture assicurative tradizionali, si associa ora quello delle assicurazioni tech-driven, basate sulle specifiche esigenze del cliente di ottenere una copertura assicurativa “qui ed ora”.
Se è vero che l’evoluzione tecnologica va di pari passo con nuovi rischi per i consumatori e nuove sfide per gli operatori del settore e per le stesse autorità chiamate a vigilare sulla loro condotta, è pur vero che alla stessa generalmente si associa anche un considerevole risparmio in termini di costi operativi per l’impresa di assicurazione e di contenimento dei premi per l’assicurato.
È quindi prevedibile che, nel lungo termine, l’instant insurance potrà rappresentare un valido strumento per avvicinare la popolazione italiana – notoriamente sotto-assicurata - al mondo assicurativo.
Autori
Guerino Cipriano - Partner, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory
Francesca Zaffina – Managing Associate, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory
Irene Avaldi - Lawyer, Deloitte Legal - Financial Services Regulatory